Perché si paga

L'articolo 84, comma 3, della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) stabilisce che, per le utilizzazioni di opere cinematografiche e assimilate, è dovuto un equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori a carico di coloro che sfruttano economicamente l’opera, ulteriore rispetto all’equo compenso a carico degli organismi di emissione.

Secondo la giurisprudenza, gli alberghi effettuano una utilizzazione “ulteriore e diversa” dell’opera cinematografica rispetto a quella effettuata dalle emittenti televisive e, pertanto, devono versare l’equo compenso.

La giurisprudenza italiana ha richiamato i principi espressi in alcune sentenze dalla Corte di giustizia europea, secondo cui:

  • la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (via cavo o via satellite), costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della vigente direttiva in materia di diritti di autore;
  • è irrilevante il fatto che coloro che compongono il pubblico abbiano o meno avuto accesso all’opera (se cioè abbiano o non abbiano messo in funzione l’apparecchio televisivo), e che l’utilizzo sia gratuito;
  • il carattere privato delle camere d’albergo non si oppone a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della citata direttiva.

Pertanto, tutte le strutture ricettive fornite di apparecchi televisivi o altri strumenti atti a trasmettere opere cinematografiche ed assimilate, posti nelle sale comuni e/o nelle camere dei clienti e/o in ogni altra area della struttura ricettiva, sono tenute a versare l’equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori delle opere stesse.